Informazioni sul Codice della Strada

Dubbi su CdS o normative collegate? Chiedete qui!

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    Ciao ragazzi, visto che la discussione è ferma di qualche giorno inserisco alcune domande che mi sono state poste, nel mio topic di presentazione, in merito a:
    - Istallazione di impianti di scarico aftermarket;
    - Istallazione lampadine a LED.

    Buona Lettura


    Istallazione di impianti di scarico aftermarket

    CITAZIONE (tonymurgia @ 27/3/2012, 16:25)
    Nella tigra ho, tanto tempo fa, montato uno scarico sportivo della CSC con librettino di omologazione, nel corso degli anni ho fatto le revisioni e sono stato fermato dalle FDO per controlli non mi è mai stato chiesto nulla sullo scarico.
    La domanda è questa: un utente del forum della tigra è stato fermato è multato in quanto lo scarico era si in regola con l'omologazione avendo il 'librettino' ma gli veniva contestato la non trascrizione nel libretto dell'auto.
    Quindi sequestro del libretto dell'auto per revisione forzata più multa!
    A tuo parere è normale?
    Grazie della risposta.

    CITAZIONE (Quickly @ 28/3/2012, 12:30)
    Ciao Tony, innanzitutto grazie per i complimenti.
    Io con il FAI DA TE mi diletto tanto e mi piace anche molto... certo la Fiesta era più facile da smontare e sulla Rocco ancora non ci ho messo occhio. Negli anni il mio garage è diventato più fornito di un' officina e quindi sono pronto a tutto anche se con le macchine nuove ci vado sempre molto cauto.

    Per rispondere alla questione dello scarico provo a chiarirti un pò le idee. Prima di tutto gli scarichi aftermarket se provvisti di libretto di omologazione non devono essere inseriti a libretto. Inoltre l'omologazione deve essere stampigliata su una targhetta metallica saldata sulla pancia dello scarico. Ditte importanti come REMUS, CSC, SUPERSPRINT etc etc hanno tutti questa targhetta metallica già saldata e in più per facilitare le operazioni di controllo da parte delle FDO forniscono il classico certificato di omologazione cartaceo.
    Per farti un esempio terra terra ti dico: immagina che sulla tua Tigra si buchi lo scarico originale e devi sostituirlo... invece di prendere un ricambio opel che costa un fottio di soldi, scegli un ricambio di un altra marca "omologato" e il meccanico te lo monta su. Questo nuovo scarico ha l'omologazione stampigliata sulla targhetta metallica e nient'altro... nemmeno il libretto di omologazione.
    E' anche questo un prodotto aftermarket mologato ma nessuno ti dice niente. Perchè??? semplicemente per il fatto che il TUNING è visto come terrorismo.

    Arriviamo ora alla parte normativa in riguardo alla situazione:

    TITOLO III - DEI VEICOLI

    Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

    Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

    Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.


    1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

    a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

    b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

    c) dispositivi di segnalazione acustica;

    d) dispositivi retrovisori;

    e) pneumatici o sistemi equivalenti.

    2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:

    a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

    b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;

    c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

    [...] OMISSIS

    6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

    [...] OMISSIS

    8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri , secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

    9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

    10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

    11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

    [...]OMISSIS

    13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

    E fino a qui dovrebbe essere tutto chiaro nel senso che tutto quello che viene montato in sostituzione dell'originale deve aver ricevuto l'omologazione da parte del Ministero dei Trasporti o da uno Stato Estero.
    Attenzione: non sto parlando di trascrizione a libretto... sto dicendo che il pezzo in sostituzione viene riconosciuto come OMOLOGATO (il famoso libretto di omologazione e la stampigliatura sul pezzo)


    Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

    TITOLO III - DEI VEICOLI

    Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

    SEZ. I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

    1- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, DI EQUIPAGGIAMENTO E DI IDENTIFICAZIONE (ARTT. 71-74 C.S.)

    Art. 228. - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi (art. 72 C.s.).


    1. I decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 3, del codice, riguardanti i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi, devono essere conformi, quando sussistano, alle prescrizioni dettate in proposito dalle direttive comunitarie. In alternativa, i predetti dispositivi possono essere conformi alle prescrizioni contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

    [...] OMISSIS

    Il regolamento di attuazione dell'art. 72 dice esattamente quello che ho spiegato io in parole povere. Il pezzo in sostituzione deve essere dichiarato omologato da organi preposti come si evince dal seguente articolo

    TITOLO III - DEI VEICOLI

    Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

    Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

    Art. 75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione.


    1.I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. [...] OMISSIS

    [...] OMISSIS

    3.I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

    Il seguente comma è importante in quanto dice che i componenti identificati come elementi di sostituzione (nel tuo caso lo scarico) ritenuti "omologati" dagli organi competenti non hanno bisogno di altro per essere utilizzati

    3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce
    con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei
    sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure
    per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di
    integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli
    nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entita' tecniche,
    per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le
    norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono
    esentati dalla necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della
    casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma,
    del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
    dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei
    decreti medesimi. (2)



    3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a
    sistemi, componenti ed entita' tecniche oggetto di direttive
    comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per
    le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei
    trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di
    installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette
    direttive o regolamenti. (2)


    3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di
    cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle
    direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti
    terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle
    infrastrutture e dei trasporti. (2)

    [...] OMISSIS

    5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.

    TITOLO III - DEI VEICOLI

    Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

    Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

    Art. 76. Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità.

    [...] OMISSIS

    5. La Direzione generale della M.C.T.C., visto l'esito favorevole dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3, rilascia al costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.

    Ecco il famoso libretto di omologazione rilasciato dal costruttore

    6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate (1).

    7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto (2).


    8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.

    Ora passiamo alla parte che introduce i doveri e gli obblighi di sottoporre il veicolo a VISITA E PROVA da parte del proprietario

    TITOLO III - DEI VEICOLI

    Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

    Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE



    Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

    Il seguente comma è generico... anche se nell'art. 72 vengono riportati anche i dispositivi silenziatori e di scarico, questi non necessitano di trascrizione... il perchè te lo spiego sempre in blu più in basso

    1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

    2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

    3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.

    4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    Di seguito il regolamento di attuazione dell'art. 78 ci indica quali sostituzioni necessitano di essere sottoposti a VISITA E PROVA

    Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

    TITOLO III - DEI VEICOLI

    Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

    SEZ. I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

    2 - CERTIFICATO DI APPROVAZIONE, ORIGINE ED OMOLOGAZIONE (ARTT. 76-79 C.S.)

    Art. 236. - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 C.s.).

    1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V (non fate caso a questa appendice perchè riguarda solo i mezzi di soccorso) al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

    2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:

    a) la massa complessiva massima;

    b) la massa massima rimorchiabile;

    c) le masse massime sugli assi;

    d) il numero di assi;

    e) gli interassi;

    f) le carreggiate;

    g) gli sbalzi;

    h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;

    i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;

    l) la potenza massima del motore;

    m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.


    3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.

    4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.

    Questo è tutto. Da un'attenta lettura ed effettuando alcuni controlli incrociati tra i vari articoli e regolamenti si evince che l'istallazione di componenti aftermarket che non rientrano in quelli elencati nell'ultimo Regolamento, dichiarati OMOLOGATI dagli enti preposti, provvisti di libretto di conformità e riportanti le sigle di omologazione impresse e amovibili sul componente stesso, è libera e non necessita di successiva VISITA E PROVA in quanto, già all'origine non vengono riportati tra le caratteristiche presenti sulla CARTA DI CIRCOLAZIONE.
    Naturalmente il componente dichiarato OMOLOGATO non può essere modificato o manomesso. Molti scarichi sportivi per rispettare le soglie di rumorosità previste per la circolazione stradale vengono provvisti di un tubo removibile denominato DB-KILLER; L'eliminazione di questo componente rende di fatto lo scarico NON PIU' OMOLOGATO per la circolazione stradale


    Spero di essere stato il più chiaro possibile.. Perdonami se sono stato troppo lungo ma per mettere in condizione le persone che leggono di poter trarre le giuste conclusioni ho dovuto inserire tutti gli articoli ed i regolamenti.

    CITAZIONE (lukino_86 @ 31/3/2012, 11:36) 
    Approfitto dell'interssantissimo topic in cui si parla delle norme del codice della strada per porti due domande che mi stanno arrovellando:

    una riguarda l'argomento piuttosto bollente degli scarichi aftermarket: leggendo la discussione si parla di terminali di scarico più o meno omologati e revisioni.
    Chiedo venia qualora non avessi letto di questo ma chi ha avuto la brillante idea di sostituire invece l'elemento centrale originale con uno diretto mantenendo tutto il resto dello scarico nativo a che genere di problemi (a livello di FDO e a livello di revisione) può andare incontro? A mio parere il sound ottenuto non si discosta molto da uno scarico GTI o 2.0 TSI, che sono comunque prodotti di serie.

    CITAZIONE (Quickly @ 31/3/2012, 16:59)
    Allora Lukino, il discorso è sempre lo stesso per il terminale di scarico... Insomma, per rimanere in regola, bisogna sostituire il componente originale con uno aftermarket che abbia ricevuto l'omologazione per la circolazione su strada. Certo è che se monti un centrale non omologato e non silenziato di sicuro le FDO non andranno a guardare sotto la macchina ma potrebbero farti storie per il superamento delle soglie di rumorosità.... Insomma, l'importante è che non faccia il rumore di una macchina da rally e difficilmente verrai sanzionato.

    Istallazione lampadine a LED

    CITAZIONE (lukino_86 @ 31/3/2012, 11:36) 
    Per la seconda cito due dei tuoi progetti:
    CITAZIONE (Quickly @ 26/3/2012, 01:32) 
    posizioni a led e luci targa a led

    Riporto un caso di un conoscente che è stato fermato da una pattuglia e multato di 80€ in quanto aveva sostituito le luci targa con lampadine a LED (bianchi, no colori strani!), motivo: l'auto non riporta a libretto che può essere dotata di LED.
    Mi chiedo quindi, essendo intenzionato pure io a sostituire le posizioni con dei LED, se effettivamente facendo questo genere di modifica a mio avviso innocua si incorra in sanzioni di questo tipo.

    Ti ringrazio anticipatamente per l'attenzione... E complimenti per l'acquisto!

    CITAZIONE (Quickly @ 31/3/2012, 16:59)
    La questione sui Led è un pochino più complicata. Sarebbe utile sapere quale art. del CdS è stato contestato al tuo conoscente. Iniziamo col dire che i dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa non sono inseriti tra le caratteristiche riportate sulla Carta di Circolazione e già a questo punto potremmo affermare che la sanzione è nulla.
    Il CDS per quanto riguarda i dispositivi di segnalazione luminosa, vuole che vengano solo rispettati le tonalità di colore previste per avantreno, retrotreno ed eventuali dispositivi posti nei lati del veicolo (es. indicatori di direzione e luci di ingombro). In tutto il CdS infatti non viene mai fatta menzione del tipo di lampadine da utilizzare per riprodurre queste tonalità.
    La gamma di colore riconosciuta dal codice della strada sono:
    BIANCO/GIALLO per luci di posizione, anabbaglianti, abbaglianti, fendinebbia e luci targa;
    AMBRA/ARANCIONE per indicatore di direzione e luci di ingombro laterale
    ROSSO per luci di posizioni posteriori, indicatori di arresto, fendinebbia posteriori.

    Le nostre discussioni vertono sul fatto che, il CDS parlando esclusivamente di gamma di colore da rispettare e non indicando il tipo di lampada obbligatorio da usare, potrebbe non far cadere nell'illegalità questi sistemi a LED, purchè vengano rispettate le colorazioni originali. Ad esempio sappiamo che l'utilizzo di qualsiasi LED che abbia colorazioni strane tipo BLU, VERDE, VIOLA, ecc ecc sono illegali in quanto potrebbero trarre in inganno gli altri utenti della strada facendo loro pensare che dietro abbiano un veicolo adibito al soccorso d'emergenza.

    Secondo queste valutazioni e considerando le vacanze burocratiche della legge italiana, posso arrivare alla conclusione (strettamente personale e discutibile) che si possano tranquillamente usare purchè, come detto sopra, rispettino la gamma di colore indicata sul CDS

    Spero di essere stato chiaro e completo nel rispondere ai tuoi dubbi. Alcune interpretazioni sono personali ma penso giuste anche perchè, come spiegavo nei miei post precedenti, il CdS è in continua evoluzione e che richiede continui aggiornamenti e soprattutto è un codice che in base alle situazioni va interpretato.

     
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  2. tonymurgia
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    Ciao Alessio,
    In una discussione sul forum Opel, qualcuno ha avuto problemi dopo l'eliminazione del tergilunotto..., la macchina lo ha in dotazione di serie come nelle Scirocco.., non mi sembra se ne sia parlato..., a me sembra strano in quanto escono vetture senza questo dispositivo.

    Si è arrivati alla conclusione che se l'auto non lo ha di serie è in regola, se invece è previsto può incorrere in una sanzione se lo elimina...

    Anche se a me sembra strano, a parte che è difficile per le FDO conoscere tutti i dispositivi presenti nelle auto..., nel libretto sicuramente non parla del tergilunotto..., pensa che nella mia tigra i posti di dietro sono limitati a passeggeri alti 1,60cm scritto su libretto, ma non mi è mai capitato delle FDO che misurassero l'altezza dei passeggeri.

    Credo interessi anche in questo forum in quanto molti lo han tolto...

    Il tuo parere?
    Grazie
     
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  3. Quickly
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    Così a getto mi sento di dire che il CdS non prevede sanzioni per l'eliminazione del tergilunotto posteriore.
    Per le conferme del caso domani faccio qualche ricerca e poi ti aggiorno.

    Edited by Quickly - 3/5/2012, 16:00
     
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  4. Quickly
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    Eccomi qui a rispondere alla domanda di tonymurgia sull'eliminazione del tergilavacristallo posteriore

    Da un'analisi effettuata sugli articoli 71-72-78 del CdS, relativi Regolamenti di attuazione e Appendici sono giunto alla conclusione che l'eliminazione del dispositivo in questione non rientra nelle casistiche sanzionabili.

    Cerco di spiegarvi in poche parole perchè:

    l'art. 71 del Cds al primo comma recità:
    1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.

    Il Regolamento richiamato nell'articolo precedente è l'art. 227 del CdS che sempre al comma 1 recita:
    1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell' appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli.

    L' Appendice richiamata nel regolamento elenca tutte le caratteristiche e tutti i dispositivi la cui modifica/sostituzione/eliminazione che sono soggette ad aggiornamento. La sottosezione da analizzare in questo caso specifico è la C - SICUREZZA ATTIVA:

    C - Sicurezza attiva

    a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
    b) Impianto elettrico.
    c) Avvisatori acustici.
    d) Tergiproiettori.
    e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi.
    f) Specchi retrovisori.
    g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza.
    h) Riscaldamento abitacolo.
    i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi.
    l) Porte (serrature e cerniere - pedane).
    m) Campo di visibilità del conducente.
    n) Tergilavacristallo parabrezza.
    o) Cerchi e ruote.
    p) Pneumatici e sospensioni.
    q) Sistemazione dei pedali di comando.


    Il CdS (e non solo) per parabrezza, intende il vetro anteriore mentre in nessuna sottosezione dell'appendice viene indicato il tergilavacristallo posteriore e già a questo punto possiamo dedurre che tale modifica non può essere sanzionata.

    Ma noi (IO) vogliamo essere il più precisi possibili prendendo in considerazione più variabili e allora andiamo ad analizzare anche gli altri articoli che ci interessano ovvero:

    Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.

    Senza ripetere le cose scritte nei post precedenti dico solamente che in questo articolo non vengono assolutamente menzionati i tergilavacristalli (posteriori o anteriori) e quindi possiamo evitare di andare a consultare il Regolamento di attuazione per questo articolo.


    Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
    Questo articolo al comma 1 recita:

    1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

    Dalle parole sottolineate in rosso giungiamo finalmente alla conclusione che il tergilavacristallo posteriore, non essendo riportato in nessun articolo del CdS che prevede la successiva visita e prova a seguito di una certa modifica, possa essere tranquillamente eliminato senza incorrere in sanzioni amministrative.

    Spero di essere stato il più chiaro possibile e scusate se ogni volta riporto gli articoli interessati.

    Buona Lettura
     
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    in teoria(secondo un manuale tecnico per le revisioni auto)e in quanto tecnico...il tergi posteriore fa parte della sicurezza...in quanto pulendo il vetro aumenta la visibilità posteriore...se la macchina ne è dotata ci deve essere e deve funzionare...parlo per me in quanto rt...poi pure io l'ho tolto perchè tanto non lo uso...ma volendo ci si può appellare sul fatto che ci devono essere almeno 2 specchi per la visibilità posteriore...indi valgono anche gli specchi esterni...il cds è alquanto complicato da interpretare...
     
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  6. ^noel^
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    La VW Jetta che mi hanno dato come auto sostitutiva non ha il tergi posteriore.
    Mi chiedo, quindi, come possa un rappresentante delle forze dell'ordine fermarti ed asserire che quel determinato componente manchi o non sia proprio previsto...c'è scritto da qualche parte se c'è o meno da fabbrica?
     
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    molte (se non tutte) berline 3 volumi non hanno il tergilunotto................
     
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    lo vedi da due cose...la prima è il tappo che metti sul vetro...la seconda,è la funzione della leva del devio tergi...


    ricordate che se i funzionari vogliono fare accertamenti tecnici possono chiedere una visita tecnica del mezzo...poi magari Quickly è più informato di me...

    la visita può essere o la revisione straordinaria per accertamenti o solo l'ispezione del particolare verbalizzato
     
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  9. tonymurgia
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    Per certi aspetti il Cds è alquanto contorto e di difficile interpretazione..., rispondendo a Noel sul fatto che alcune macchine nè escano sprovviste si dice che han il lunotto piccolo e quindi si sporca di meno...e che comunque se un'auto esce di fabbrica con il tergilunotto qualche motivo lo dovrà pur avere!
    A mio parere nella Scirocco è inutile, non lo uso mai e per le manovre bastano gli abbondanti retrovisori e i sensori posteriori.

    La domanda è nata perche ad un 'opelista' è stata riscontrata l'infrazione, ora giro le informazioni preziose di Quickly.
    Ti ringrazio!!
     
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  10. Quickly
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    Io ho fatto una valutazione prendendo in considerazione solo la possibilità di essere sanzionati secondo quello che c'è scritto sul CdS. Come ripeto, analizzando gli articoli giungo alla conclusione che per l'eliminazione del tergilavacristallo non compromette alcuna caratteristica costruttiva per la quale modifica devo essere sottoposto a visita e prova presso una MCTC.

    Inoltre gli agenti delle FDO che effettuano un servizio di prevenzione e repressione delle infrazioni al CdS non potrebbero richiedere un'analisi tecniche sul veicolo perché nel verbale di operazioni compiute che andranno a redigere non potrebbero inserire alcun articolo in quanto il tergilavacristallo posteriore non viene assolutamente riportato a differenza del tergilavacristallo parabrezza, la cui modifica o sostituzione comporta l'invio a visita e prova, relativa sanzione e sospensione della carta di circolazione.

    Come avete notato ho usato il condizionale perché anche voi vi siete resi conto che il CdS è un vero casino di articoli incrociati tra loro e ogni agente ha la facoltà di interpretarlo a proprio piacimento facendo leva sull'ignoranza degli utenti della strada.

    Poi io sono di parte (parlo da tuner) e lo interpreterei come ho spiegato sopra.

    CITAZIONE (tonymurgia @ 3/5/2012, 20:17) 
    Per certi aspetti il Cds è alquanto contorto e di difficile interpretazione..., rispondendo a Noel sul fatto che alcune macchine nè escano sprovviste si dice che han il lunotto piccolo e quindi si sporca di meno...e che comunque se un'auto esce di fabbrica con il tergilunotto qualche motivo lo dovrà pur avere!
    A mio parere nella Scirocco è inutile, non lo uso mai e per le manovre bastano gli abbondanti retrovisori e i sensori posteriori.

    La domanda è nata perche ad un 'opelista' è stata riscontrata l'infrazione, ora giro le informazioni preziose di Quickly.
    Ti ringrazio!!

    Se riesci a sapere gli articoli del CdS inseriti nel verbale sarebbe meglio per tutti.
     
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    stando alle tue parole anche il montaggio degli xeno after non sarebbe sanzionabile,in quanto il cds prevede che se il prototipo è stato presentato in fase di omologazione con anche i fari allo xeno non sussistono motivi ostativi...peccato solo per il lavafaro...ma anche qui ce la giochiamo,perchè ho avuto sotto mano delle 159 2.4 jtdm con xeno originali montati in fabbrica e senza lavafaro...
    le tue conclusioni sono come hai detto prima interpretative di un codice molto complesso...il che mi fa dire...ma perchè non sei in forza nella mia città???
    poi ovvio,io parlo per la mia realtà,noto che ogni volta che ti fermano per controlli,a meno che non fai il pirla e non prendi per il cul* non ti dicono mai nulla...ma per fare il pirla intendo soprattutto andare forte in città e altri particolari...

    poi il tuo uso del condizionale è perfetto...perchè si gioca sul fatto che l'utenza non conosce il cds...
    io stesso,fermato dal 112 di Rovereto,sono stato mezz'ora a spiegare che lo scarico è omologato con sola certificazione cartacea e punzonatura sul componente stesso,e che in quanto componente tecnico omologato in un qualsiasi Paese comunitario non necessita aggiornamento carta di circolazione...
    un ringraziamento per il tuo contributo...
     
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  12. tonymurgia
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    Avevo chiesto in precedenza anche i dati relativi al verbale per lo scarico sportivo, non mi sono stati dati ma il motivo sicuramente è che le FDO avevan ragione in quanto il terminale di scarico sportivo è stato modificato artigianalmente con l'ulteriore eliminazione del centrale.., in questo caso il 'rumore' perchè non si può parlare di 'sound', era eccessivo ...impossibile non accorgersi.
    Si deve tenere conto che le modifiche fatte in una macchina 'datata' come la tigra sono strutturali..., si va dagli interventi leggeri come gli assetti a ghiera..a interventi come modifica impianto frenante, sportelli ad apertura 'ali da gabbiano'...motore potenziato ecc..!!

    Per quanto riguarda il tergilunotto, un officina abilitata alle revisioni gli ha detto che con l'eliminazione di tale dispositivo non solo non avrebbe passato il collaudo ma che in caso di controllo dell FDO avrebbe ricevuto una sanzione..., quest'ultima parte è stata digitata male ..non c'è stata alcuna sanzione

    Quickly, ti giro i ringraziamenti del TCI (Tigra Club Italia)... molti lo avevan già eliminato e c'era un tanta paura.., felici della notizia da oggi tutti a eliminare il tergilunotto :lol: :lol:

    Che il Cds sia di difficile interpretazione è chiaro..., come è chiaro che le multe a volte servono a far cassa nei Comuni, dalle mie parti si trovan cartelli con divieti di 10km - 5km all'ora... :o:
     
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  13. Quickly
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    CITAZIONE (tonymurgia @ 4/5/2012, 11:33) 
    Per quanto riguarda il tergilunotto, un officina abilitata alle revisioni gli ha detto che con l'eliminazione di tale dispositivo non solo non avrebbe passato il collaudo ma che in caso di controllo dell FDO avrebbe ricevuto una sanzione..., quest'ultima parte è stata digitata male ..non c'è stata alcuna sanzione

    Sulla prima parte non discuto perchè ci capisco poco di revisioni :lol:
    Sulla seconda parte, secondo me è come dico io :B):

    CITAZIONE (tonymurgia @ 4/5/2012, 11:33) 
    Quickly, ti giro i ringraziamenti del TCI (Tigra Club Italia)... molti lo avevan già eliminato e c'era un tanta paura.., felici della notizia da oggi tutti a eliminare il tergilunotto :lol: :lol:

    Porta loro i miei saluti e ringraziali; però mi raccomando dì anche che è una mia personale interpretazione... non vorrei che mi trovo orde di utenti del TCI sotto casa che mi voglio uccidere :lo:

    CITAZIONE (tonymurgia @ 4/5/2012, 11:33) 
    Che il Cds sia di difficile interpretazione è chiaro..., come è chiaro che le multe a volte servono a far cassa nei Comuni, dalle mie parti si trovan cartelli con divieti di 10km - 5km all'ora... :o:

    Beh purtroppo sappiamo come vanno queste cose..... e me ne vergogno... proprio mercoledì sera alle IENE hanno mandato in onda un servizio sulle spiagge per gli animali in Sardegna.
    Nelle spiagge comuni è vietata l'introduzione di animali con sanzioni che arrivano anche a 7000€ però la regione e i comuni si guardano bene dal predisporre molti più spazi per gli animali domestici perchè così facendo fanno cassa con le sanzioni che vengono elevate nei confronti dei cittadini che si presentano in spiaggia con i loro animali.

     
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  14. tonymurgia
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    Quickly, in certe zone interne della Sardegna, nelle strade secondarie con asfalto può capitare di incontrare il carretto trainato dall'asino, a me mi è capito in curva ..per fortuna andavo piano a 30-40km ..trovarsi un carretto che procede a 5km non è bello!

    Credo che questo argomento interessi un pò a tutti quindi ti chiedo chiarimenti sul comportamento da tenere nel caso sopraggiunga un'ambulanza con sirene accese.
    Preciso che ho notato che con i finestrini chiusi la si sente solo all'ultimo momento, a me mi è capitato più volte non so a voi..
    Entro nel particolare di un caso che mi è capitato qualche mese fa, mentre procedevo in strada extraurbana a circa 90km l'ora da un crocevia secondario spunta un ambulanza .., mi accorgo solo in quel momento che ha lampeggianti e sirene accese siamo vicini entrambi all'incrocio.., con la 'Rocco potrei fermarmi ma ho uno S...., incollato dietro da qualche km...., dovendo decidere in fretta prendo la più antipatica ma giusta a mio avviso..., affondo il piede sull'accelleratore e libero l'incrocio.
    Sicuramente ho commesso un infrazione ma se avessi inchiodato sono sicuro che mi avrebbe tamponato causando un incidente...., per fortuna non è successo nulla....

    Ti ringrazio per le tue consulenze professionali.
    Ciao

     
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  15. Quickly
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    Oggi pomeriggio rispondo :ph34r:
     
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224 replies since 14/4/2012, 12:45   25499 views
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